Art. 43
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[1]Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro e' ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.
[2]Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno puo' far delegazione ai prefetti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
