Art. 42
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[1]Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, e' ammesso il ricorso alla corte dei conti.
[2]Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa e' ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 della stessa legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
