Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potra' farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
