Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
