L'Amministrazione del debito pubblico e' autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del Prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.
Testo vigente dal 17 novembre 1949
