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[1]I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

[2]Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

[3]1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

[4]2° Quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati.

[5]Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

[6]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

[7]Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il triennio; la Giunta municipale o la Deputazione provinciale si rinnovano per intiero ogni triennio.

[8]Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il Consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

[9]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

[10]Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

[11]Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.

Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-11;287~art9 · fonte del testo

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