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[1]I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.
[2]Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:
[3]1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;
[4]2° Quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati.
[5]Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.
[6]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.
[7]Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il triennio; la Giunta municipale o la Deputazione provinciale si rinnovano per intiero ogni triennio.
[8]Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il Consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.
[9]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.
[10]Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.
[11]Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
