Art. 7 — Art. 71. Legge elettorale politica). (Art. 83. Legge comunale e provinciale
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Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sara' rimessa al sindaco, il quale la fara' affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
