Art. 6 — Art. 68. n. 2. Legge elettorale politica). (Art. 76. Legge comunale e provinciale

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[1]All'art. 68, n. 2, della legge elettorale politica e' sostituito il seguente:

[2]2° Accerta il numero dei votanti risultanti dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 51.

[3]Questa nota, a pena di nullita', prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovra' essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sara' consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fara' menzione nel verbale.

[4]L'art. 68 della leggo elettorale politica cosi' emendato viene sostituito all'art. 76 della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-11;287~art6 · fonte del testo

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