Art. 4 — Art. 60. Legge comunale e provinciale
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[1]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fara' pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.
[2]In detto certificato si indichera' la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
[3]La consegna del certificato sara' constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore, o della persona sua familiare o del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.
[4]Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.
[5]A tal uopo l'ufficio comunale restera' aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilita' del segretario comunale, che in caso d'inosservanza sara' passibile della multa di 100 lire.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
