Art. 3 — Art. 50. Legge elettorale politica
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[1]Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.
[2]Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in piu' di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della singola sezione deve condurre solo a due sezioni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
