Art. 2 — Art. 47. Legge elettorale politica). (Art. 63. Legge comunale e provinciale
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[1]Ogni sezione non potra' avere piu' di 600 elettori inscritti ne' meno di Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.
[2]La costituzione di tali sezioni deve essere approvata della Commissione provinciale, alla quale si potra' ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
