Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando sia compiuta la revisione delle liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del prossimo anno, si procedera' alla rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali.
[2]I Consigli cosi' eletti resteranno in carica fino al periodo ordinario della loro rinnovazione.
[3]Saranno frattanto sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, delle Deputazioni e delle Giunte, e delle Commissioni nominate dai Consigli; rimanendo delle rispettive cariche coloro che ne dovrebbero decadere.
[4]Tale sospensione non avra' luogo nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 9 della presente legge e pei comuni attualmente amministrati da commissari straordinari.
[5]I sindaci che al 31 dicembre del corrente anno cesserebbero dalle loro funzioni resteranno in carica fino alla ricostituzione generale dei rispettivi Consigli.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 11 luglio 1894.
[8]UMBERTO.
[9]Crispi.
[10]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
