Art. 15 — Art. 269 legge comunale e provinciale
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[1]All'articolo 269 e' fatta la seguente aggiunta:
[2]Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sara' fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perche' ne prendano atto.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
