Art. 13 — Articolo 190 legge comunale e provinciale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'articolo 190 della legge comunale provinciale e' sostituito il seguente:

[2]Dalle decisioni della Deputazione potra' essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

[3]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', dalle decisioni del Consiglio provinciale e' ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 52, 53 e 54; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sara' portato alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-11;287~art13 · fonte del testo

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