Art. 13 — Articolo 190 legge comunale e provinciale
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[1]All'articolo 190 della legge comunale provinciale e' sostituito il seguente:
[2]Dalle decisioni della Deputazione potra' essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.
[3]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', dalle decisioni del Consiglio provinciale e' ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 52, 53 e 54; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sara' portato alla IV Sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
