Art. 12 — Articolo aggiuntivo all'articolo 237 legge comunale e provinciale
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[1]Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
