Art. 12 — Articolo aggiuntivo all'articolo 237 legge comunale e provinciale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-11;287~art12 · fonte del testo

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