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[1]Restano in carica durante il triennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:
[2]Consiglio di leva;
[3]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
[4]Consiglio scolastico;
[5]Revisori della lista dei giurati;
[6]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
[7]Comitato forestale;
[8]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
[9]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
[10]Commissione per rivendite di privative.
[11]In conformita' della presente disposizione vengono modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
