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[1]Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sara' fatta constatazione nel verbale di udienza; ed in tali casi la licenza avra' forza di titolo esecutivo. A tal uopo il Conciliatore o il Pretore ordinera' al Cancelliere, con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla stessa apponga la formola esecutiva, indicata dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

[2]Nel caso di nullita' della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competera' a quest' ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

[3]Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sara' regolata dal Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1896 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-12-24;547~art4 · fonte del testo

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