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[1]Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto, il locatore potra' far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro, o colono dei beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

[2]Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sara' del Conciliatore; in ogni altro caso del Pretore.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1896 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-24;547~art1 · fonte del testo

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