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[1]Concorrendo insieme le circostanze prevedute ne numeri 1 e 2 dell'art. 465 del Codice penale, si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1920, n. 1819
1La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".
Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887
2Il Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono pubblicati nelle nuove Provincie annesse al Regno d'Italia in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776: [...] c) gli articoli 1 p. p. e 3 e 4 della legge luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove Provincie il 1° gennaio 1922".
Testo in vigore dal 30 luglio 1921 al 21 settembre 1921
