Art. 97 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Nelle Provincie del Regno, nelle quali non e' dalle Leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprieta' dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'articolo 53 si adempiano le formalita' corrispondenti che sieno prescritte dalle Leggi civili in dette Provincie vigenti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
