Art. 83 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Ogni monumento storico o di antichita' nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche Corpo morale o da un privato cittadino, puo' essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
