Art. 79 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che gia' avesse fatto compenso coll'indennita' dovuta per l'espropriazione.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
