Art. 77 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Qualora in una Legge che dichiara un'opera di pubblica utilita' sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprieta', e non siano nella stessa Legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
