Art. 76 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]In caso di assoluta urgenza l'Autorita' militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, puo' ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.

[2]Essa ha le facolta' attribuite al Prefetto dal capo 2.° del titolo secondo della presente Legge, e puo' applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art76 · fonte del testo

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