Art. 72 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Il Prefetto col Decreto che autorizza l'occupazione o con Decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

[2]Questa indennita' e' offerta ai suddetti proprietari, e se e' accettata, vien tosto soddisfatta.

[3]Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

[4]In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennita', si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art72 · fonte del testo

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