Art. 68 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Nella perizia si esporra' lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.
[2]L'indennita' deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
