Art. 64 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilita' possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
[2]Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.
[3]I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
