Art. 64 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilita' possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

[2]Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

[3]I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art64 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari