Art. 63 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorita' giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilita', e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sara' determinato nel modo indicato dall'articolo 60 della presente Legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
