Art. 62 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
[2]Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sara' sempre applicabile il disposto dell'articolo 60.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
