Art. 58 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennita' offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 23, purche' tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del Circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.

[2]Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

[3]Non e' necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennita', qualora questa sia stata determinata dai Periti nominati dal Tribunale a termini dell'articolo 32.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art58 · fonte del testo

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