Art. 57 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facolta' libera di alienare immobili, per la legalita' dell'alienazione forzata di tali beni non e' necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennita' e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
