Art. 56 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]((Esistendo vincoli legali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennita', deve provvedersi, sull'istanza della parte piu' diligente, dal Tribunale competente ai termini delle leggi civili.
[2]Quando per altro le indennita' non eccedono la somma di 200 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 5 della presente legge)).
Testo in vigore dal 6 gennaio 1880 al 30 giugno 2002
