Art. 55 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 15 maggio 1926. Leggi il testo vigente →
Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennita', spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, ne' siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennita', il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 15 maggio 1926
