Art. 52 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne' impedirne gli effetti.
[2]Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non piu' sul fondo espropriato, ma sull'indennita' che lo rappresenta.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
