Art. 43 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono essere calcolate nel computo delle indennita' le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennita' maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi.

[2]Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art43 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari