Art. 43 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Non possono essere calcolate nel computo delle indennita' le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennita' maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi.
[2]Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
