Art. 37 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante.
[2]Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'art. 24.
[3]Si dividono poi per meta' le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
