Art. 31 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il Prefetto contemporaneamente formera' l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennita' e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmettera' tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
