Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilita', deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.

[2]Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art3 · fonte del testo

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