Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilita', deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.
[2]Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
