Art. 29 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennita' offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
