Art. 25 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →
[1]Affinche' la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, e' necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
[2]Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.
[3]L'accettazione del prezzo puo' essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
