Art. 22 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

[2]La facolta' di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilita', o concessa con posteriore Reale Decreto.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art22 · fonte del testo

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