Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilita', si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potra' omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
[2]La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilita', a termini dell'art. 4, potra' anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorche' essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.
[3]In questo caso la decisione sulle osservazioni sara' fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
