Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Approvato dall'Autorita' competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
[2]L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.
[3]Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
