Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilita', colui che la promosse dovra' a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantita', l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
[2]Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'Ingegneri, gli Architetti o Periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
