Art. 101 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]La presente Legge avra' esecuzione dal 1.° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilita' nelle diverse Provincie del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Firenze addi' 25 giugno 1865.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Registrato alla Corte dei conti addi' 6 luglio 1865
[6]Reg.° 33 Atti del Governo a c. 68. Crodara-Visconti.
[7]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[8]G. Vacca. S. Jacini. A. Petitti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
