Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]((Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi e' fatta dal prefetto.
[2]E' fatta altresi' dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni ed a Consorzi e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto sia stato approvato dalla autorita' competente.
[3]La dichiarazione di pubblica utilita' per le opere comunali e provinciali, fatte obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037)).
Testo in vigore dal 6 gennaio 1880 al 30 giugno 2002
