Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilita' non puo' aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
