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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge il Governo presentera' al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo delle Casse Pensioni e di Soccorso ferroviarie, ora esistenti.
[2]Rimangono immutati i rapporti giuridici fra le Societa' esercenti delle tre Reti e lo Stato, specie in quanto ha attinenza alle questioni di responsabilita' nascenti dalla gestione delle Casse di Pensioni e di Soccorso e dagli oneri imposti alle Casse medesime.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
