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[1]La presente legge agli effetti del precedente articolo 3° andra' in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione, per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano e entro cinque mesi per cio' che riguarda il servizio cumulativo internazionale.
[2]La durata dell'applicazione del precedente articolo 3° e' limitata al 31 dicembre 1898 e cessera' anche prima, qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo art. 5° senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
