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[1]Per agevolare alle attuali Casse Pensioni e di Mutuo Soccorso del personale appartenente alle Reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatica e della Sicilia, l'aumento di patrimonio necessario per colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896, in aggiunta ai versamenti, dei quali si parla nel 4° comma dell'art. 35 del Capitolato di esercizio Mediterraneo ed Adriatico e 31 Sicula, saranno versati a favore delle Casse anzidette i proventi qui appresso indicati:
- a)E' imposta un'ulteriore sovratassa sulle tariffe viaggiatori dei treni diretti; questa sovratassa e' del cinque per cento per le percorrenze superiori a chilometri venti e del dieci per cento per le percorrenze di chilometri trenta e piu'.
[2]E' pure stabilita una sopratassa dell'uno per cento sulle tariffe viaggiatori dei treni omnibus e misti per le percorrenze superiori ai chilometri venti.
- b)Nei casi previsti al comma quarto dell'art. 69 ed all'avvertenza c) dell'art. 63 delle Tariffe dei trasporti (allegato D ai Capitolati di Esercizio delle Reti suddette) sara' prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce in diminuzione della quota di diritto fisso da abbuonarsi alle parti, qualora queste eseguiscano la manipolazione delle merci, ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manipolazione suddetta.
[3]La stessa tassa di dieci centesimi per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico o di scarico sara' applicata anche ai trasporti per i quali il prezzo di tariffa non comprende la quota relativa al carico e scarico, ed inoltre a quei trasporti pei quali il diritto fisso e' completamente abbuonato.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1898, n. 508
1La L. 29 dicembre 1898, n. 508 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 aprile 1899 la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1899 al 14 maggio 1899
